LO STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 24.5.2000
integrata con deliberazione C.C. n. 39 del 26.7.2000
Modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 21.2.2001

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1 - Autonomia Statutaria

 

1.      Il Comune di VALMADRERA è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi fissate dalla Repubblica e dal presente statuto.

2.      Esercita le funzioni proprie e quelle attribuite o delegate dalle leggi Statali, Regionali e della Provincia di Lecco.

 

Art.2 – Territorio - Stemma

 

1.      Il territorio del Comune di Valmadrera confina con quello dei Comuni di Canzo, Civate, Galbiate, Malgrate, Mandello del Lario, Valbrona e con il lago di Como, ramo di Lecco.

2.      Gli organi Comunali esercitano di norma le loro funzioni nel Palazzo Municipale, ove è la sede del Comune.

3.      Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio stemma.

4.      Il Comune di Valmadrera negli atti e nei provvedimenti si fregia del titolo di Città.

5.      Il regolamento disciplina l’uso del Gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti ed associazioni, operanti nel territorio Comunale e le relative modalità.

6.      La Giunta Comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non Istituzionali soltanto ove sussista un interesse pubblico.

7.      Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di CITTA’ DI VALMADRERA.

 

Art.3 - Finalità

 

1.      Il Comune di VALMADRERA rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico. Persegue la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità.

2.      Il Comune concorre a garantire nell’ambito delle sue competenze, i diritti sanciti dalla Costituzione attuando idonei sistemi per renderli effettivi, in modo particolare per quanto riguarda la famiglia, gli anziani, gli inabili, gli invalidi, gli indigenti ed i soggetti che versano in situazione personale di emarginazione sociale.

3.      Inoltre, tutela il patrimonio naturale, storico ed artistico, favorisce lo sviluppo culturale e la pratica dilettantistica delle discipline sportive, cura un ordinato e corretto utilizzo del territorio, promuove lo sviluppo economico a tutte le realtà produttive, nell’ambito delle scelte programmatiche stabilite dal Consiglio Comunale.

4.      Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni, in particolare quelli non aventi scopo di lucro.

 

Art.4 - Partecipazione

 

1.      Il Comune assicura la effettiva partecipazione di tutti i cittadini, nel rispetto delle leggi e dei rispettivi regolamenti, all’attività politica ed amministrativa dell’Ente.

2.      Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei.

 

Art.5 - Consiglio Comunale dei ragazzi

 

1.      Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi coinvolgendo le locali scuole.

2.      Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’Unicef.

3.      Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

4.      Alle diverse iniziative proposte verranno coinvolti anche gli alunni residenti a Valmadrera e frequentanti le scuole del territorio.

 

Art.6 - Programmazione e cooperazione

 

1.      Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

2.      Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Lecco, con la Regione Lombardia e la Comunità Montana del Lario Orientale nonché con il Parco del Monte Barro.

 

TITOLO II

 

ORDINAMENTO STRUTTURALE

 

Capo I

 

Organi e loro attribuzioni

 

Art.7- Organi

 

1.      Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2.      Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3.      Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4.      La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

 

Art. 8- Deliberazioni degli organi collegiali

 

1.      Le deliberazioni degli Organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2.      L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3.      Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d’età.

4.      I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

 

Art. 9- Consiglio Comunale

 

1.      Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2.      L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3.      Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4.      Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

5.      Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6.      Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7.      Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

 

Art. 10- Consiglieri

 

1.      Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.      Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3.      I consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

 

Art. 11- Diritti e doveri dei consiglieri

 

1.      I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.

2.      Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3.      I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 13 del presente statuto.

4.      Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

 

Art. 12- Poteri del consigliere

 

1.      Il consigliere esercita il diritto d’iniziativa e deliberativa e di controllo per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.

2.      Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.

3.      Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4.      E’ tenuto al segreto d’ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge;

5.      Per il computo dei quorum previsti dall’art. 45 commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n.142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati.

 

Art. 13- Gruppi consiliari

 

1.      I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2.      I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3.      E’ istituita, presso il Comune di Valmadrera, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 9, comma 5, del presente statuto, nonché dall’art. 31, comma 7 ter, della legge n. 142/90, e s.m.. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

4.      Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

5.      I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

6.      Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l’espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

 

Art. 14- Pubblicità delle spese elettorali

 

1.      Il deposito delle liste o delle candidature per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali, deve essere accompagnato da una dichiarazione relativa alle spese cui le liste ed i candidati devono vincolarsi.

2.      Al termine della campagna elettorale deve essere reso pubblico, tramite affissione all’Albo pretorio del Comune, il rendiconto delle spese sostenute

 

 

Capo II

 

Il Consiglio Comunale

 

Art. 15– Il Consiglio comunale – Poteri

 

1.      Il Consiglio, eletto in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, ed è organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo.

2.      Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e dal presente Statuto.

3.      L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

 

Art. 16- Linee programmatiche di mandato

 

1.      Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

2.      Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3.      Con cadenza almeno annuale o in occasione del bilancio preventivo, il Consiglio provvede, in sessione ordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4.      Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

 

Art. 17- Sessioni e convocazione

 

1.      L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2.      Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3.      Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4.      La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5.      La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

6.      L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7.      L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8.      La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e tre per le sedute straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9.      Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10.  La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11.  In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

 

Art. 18- Numero legale per la validità delle sedute

 

1.      La seduta del Consiglio comunale è valida qualora sia presente un numero di consiglieri pari a quello previsto nel regolamento per l disciplina ed il funzionamento del Consiglio Comunale. A tal fine non si tiene conto degli assessori che non siano anche consiglieri comunali.

2.      Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di un numero di Consiglieri Comunali come previsto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, non inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati. In tale seduta il Consiglio comunale può deliberare solo sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

3.      Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a)      i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b)      coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c)      gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

 

Art. 19- Numero legale per la validità delle deliberazioni

 

1.      Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza. Qualora si debba provvedere a nomine o designazioni con voto limitato rispetto al numero dei nominandi o designandi, risulteranno eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

2.      Non si computano per determinare il numero dei votanti:

a)      coloro che si astengono dalla votazione pur rimanendo in aula;

b)      le schede bianche e quelle nulle.

3.      Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

 

 

Art. 20- Pubblicità delle sedute

 

1.      Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2.      Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

 

Art. 21- Delle votazioni

 

1.      Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2.      Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

 

Art. 22– Commissioni consiliari permanenti

 

1.      Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

2.      Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3.      Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

4.      Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

5.      Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

6.      Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

7.      La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

 

 

Capo III

 

La Giunta Comunale

 

 

Art.23- La Giunta Comunale

 

1.      La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2.      La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativi e della gestione agli indirizzi impartiti.

3.      La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

 

Art. 24- Composizione della Giunta Comunale

 

1.      La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero max di 7 assessori nominati dal Sindaco. Tre assessori possono essere scelti fra i cittadini non consiglieri, aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

2.      Gli assessori esterni possono partecipare alla sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

 

Art. 25- Nomina

 

1.      Il vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2.      Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 10 giorni gli assessori dimissionari.

3.      Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4.      Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

 

Art. 26- Funzionamento della Giunta

 

1.      La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2.      Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3.      Le sedute sono valide se sono presenti la metà più 1 dei componenti nominati e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

 

Art. 27- Competenze

 

1.      La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2.      La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.      La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)      propone al Consiglio i regolamenti;

b)      approva i progetti esecutivi, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c)      elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d)      assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e)      nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

f)        propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

g)      approva il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

h)      dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

i)        esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

j)        approva gli accordi di contrattazione decentrata;

k)      determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

l)        approva il Peg su proposta del direttore generale.

 

Art. 28- Partecipazione popolare

 

1.      Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2.      La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3.      Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

 

Art. 29- Incarichi

 

1.      Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori, Dirigenti o Sindaci nelle società per azioni e nelle Società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale.

Il numero degli Amministratori, Dirigenti o Sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna società, stabiliti nell'atto costitutivo.

Si osservano le disposizioni e le procedure   di cui all'art. 2458 del Codice Civile e la deroga stabilita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1981 n. 154.

2.      Il Comune è tenuto a nominare uno o più Amministratori o Sindaci negli organi di amministrazione e di controllo delle società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale del Comune stesso, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e dall'atto costitutivo della Società.

3.      Il Comune autorizza i propri Amministratori, all'uopo designati dall'organo competente, a partecipare all'attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni degli Enti locali e ad assumere, per designazione delle predette Associazioni, incarichi di Amministratori o Sindaci nelle Società dalle stesse costituite per erogare servizi e prestazioni ai Comuni e agli altri Enti locali. Tali incarichi non comportano partecipazione ai risultati di gestione della società e sono considerati, in virtù dell'art. 35 ter del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla legge 23 aprile 1983 n, 131, come sostituito dall'art. 25 della legge 3 agosto 1999 n. 265, conferiti in connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il Comune, per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981 n. 154".

 

Capo IV

Il Sindaco

 

Art. 30- Il Sindaco

 

1.      Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme di legge ed è membro del Consiglio comunale.

2.      Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale e legale rappresentante del Comune.

3.      Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

4.      Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

5.      Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi.

6.      Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

7.      Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

8.      Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazioni interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

 

Art. 31- Attribuzioni di amministrazione

 

1.      Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori; è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a)      dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b)      promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c)      convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;

d)      adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e)      nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f)        conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g)      nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

 

Art. 32- Attribuzioni di vigilanza e organizzazione

 

1.      Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale

2.      Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3.      Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

4.      Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a)         stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b)         esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c)         propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d)         riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

 

Art. 33- Mozione di sfiducia

 

1.      Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco, o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2.      Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

 

Art. 34 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

 

1.      Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2.      L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone elette dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3.      La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4.      La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5.      Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

 

 

Art. 35 Vice Sindaco

 

1.      Il vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2.      Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio o agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

3.      Il vice Sindaco presiede il Consiglio Comunale se è consigliere eletto.


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