Approvato con deliberazione C.C. n. 24
del 24.5.2000
integrata con deliberazione C.C. n. 39 del 26.7.2000
Modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 21.2.2001
TITOLO I
Principi generali
Art. 1 - Autonomia Statutaria
1.
Il Comune di VALMADRERA è Ente autonomo nell’ambito
dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi
fissate dalla Repubblica e dal presente statuto.
2.
Esercita le funzioni proprie e quelle attribuite
o delegate dalle leggi Statali, Regionali e della Provincia
di Lecco.
Art.2 – Territorio - Stemma
1.
Il territorio del Comune di Valmadrera confina con
quello dei Comuni di Canzo, Civate, Galbiate, Malgrate,
Mandello del Lario, Valbrona e con il lago di Como, ramo
di Lecco.
2.
Gli organi Comunali esercitano di norma le loro funzioni
nel Palazzo Municipale, ove è la sede del Comune.
3.
Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio stemma.
4.
Il Comune di Valmadrera negli atti e nei provvedimenti
si fregia del titolo di Città.
5.
Il regolamento disciplina l’uso del Gonfalone e dello
stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma
ad Enti ed associazioni, operanti nel territorio Comunale
e le relative modalità.
6.
La Giunta Comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione
dello stemma del Comune per fini non Istituzionali soltanto
ove sussista un interesse pubblico.
7.
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica
con il nome di CITTA’ DI VALMADRERA.
Art.3 - Finalità
1.
Il Comune di VALMADRERA rappresenta e cura gli interessi
della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso
civile, sociale ed economico. Persegue la collaborazione
e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e garantisce
la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle
scelte politiche della comunità.
2.
Il Comune concorre a garantire nell’ambito delle
sue competenze, i diritti sanciti dalla Costituzione attuando
idonei sistemi per renderli effettivi, in modo particolare
per quanto riguarda la famiglia, gli anziani, gli inabili,
gli invalidi, gli indigenti ed i soggetti che versano in
situazione personale di emarginazione sociale.
3.
Inoltre, tutela il patrimonio naturale, storico ed
artistico, favorisce lo sviluppo culturale e la pratica
dilettantistica delle discipline sportive, cura un ordinato
e corretto utilizzo del territorio, promuove lo sviluppo
economico a tutte le realtà produttive, nell’ambito delle
scelte programmatiche stabilite dal Consiglio Comunale.
4.
Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune
favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni,
in particolare quelli non aventi scopo di lucro.
Art.4 - Partecipazione
1.
Il Comune assicura la effettiva partecipazione di
tutti i cittadini, nel rispetto delle leggi e dei rispettivi
regolamenti, all’attività politica ed amministrativa dell’Ente.
2.
Riconosce che presupposto della partecipazione è
l’informazione e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi
e strumenti idonei.
Art.5 - Consiglio Comunale dei ragazzi
1.
Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione
dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione
del Consiglio Comunale dei ragazzi coinvolgendo le locali
scuole.
2.
Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di
deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica
ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo,
cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai
giovani ed agli anziani, rapporti con l’Unicef.
3.
Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio
Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
4.
Alle diverse iniziative proposte verranno coinvolti
anche gli alunni residenti a Valmadrera e frequentanti le
scuole del territorio.
Art.6 - Programmazione e cooperazione
1.
Il Comune persegue le proprie finalità attraverso
gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della
trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali,
economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul
territorio.
2.
Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione
e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia
di Lecco, con la Regione Lombardia e la Comunità Montana
del Lario Orientale nonché con il Parco del Monte Barro.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art.7- Organi
1.
Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il
Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite
dalla legge e dal presente Statuto.
2.
Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di
controllo politico amministrativo.
3.
Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed
è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita inoltre
le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello
stato.
4.
La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa
del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei
confronti del Consiglio.
Art. 8- Deliberazioni degli organi
collegiali
1.
Le deliberazioni degli Organi collegiali sono assunte,
di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio
segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga
esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento
delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell'azione da questi svolta.
2.
L’istruttoria e la documentazione delle proposte
di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli
uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del
Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale,
secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento
per il funzionamento del Consiglio.
3.
Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute
quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso
è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio
o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più
giovane d’età.
4.
I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente
e dal Segretario Comunale.
Art. 9- Consiglio Comunale
1.
Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa
e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera
l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo
sulla sua applicazione.
2.
L'elezione, la durata in carica, la composizione
e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla
legge.
3.
Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze
stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie
attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e
alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme
regolamentari.
4.
Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per
la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina
degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi
sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato
politico - amministrativo dell'organo consiliare.
5.
Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva
dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità
ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6.
Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere
l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le
modalità di reperimento e di destinazione delle risorse
e degli strumenti necessari.
7.
Il Consiglio comunale ispira la propria azione al
principio di solidarietà.
Art. 10- Consiglieri
1.
Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione
dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano
l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate
dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto
il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate
dal più anziano di età.
3.
I consiglieri comunali che non intervengono per tre
volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati
decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale
riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento
dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato,
provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio
del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà
di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché
a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro
il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data
di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio
esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle
cause giustificative presentate da parte del consigliere
interessato.
Art. 11- Diritti e doveri dei consiglieri
1.
I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni,
mozioni e proposte di deliberazione.
2.
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di
iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono
disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere
dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni
o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili
all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e
con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di
visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere
ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa
e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati
dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte
del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle
questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività
della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art.
13 del presente statuto.
4.
Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio
nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati
gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione
ufficiale.
Art. 12- Poteri del consigliere
1.
Il consigliere esercita il diritto d’iniziativa e
deliberativa e di controllo per tutti gli atti di competenza
del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e
mozioni.
2.
Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e
dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie
ed informazioni utili all’espletamento del mandato.
3.
Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti
sono disciplinati dal regolamento.
4.
E’ tenuto al segreto d’ufficio, nei casi specificatamente
determinati dalla legge;
5.
Per il computo dei quorum previsti dall’art. 45 commi
2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n.142, si fa riferimento
al numero dei consiglieri assegnati.
Art. 13- Gruppi consiliari
1.
I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo
quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e
ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale
unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora
non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione,
i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate
alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non
appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior
numero di preferenze.
2.
I consiglieri comunali possono costituire gruppi
non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono
stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno
2 membri.
3.
E’ istituita, presso il Comune di Valmadrera, la
conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle
finalità generali indicate dall’art. 9, comma 5, del presente
statuto, nonché dall’art. 31, comma 7 ter, della legge n.
142/90, e s.m.. La disciplina, il funzionamento e le specifiche
attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio
comunale.
4.
Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente,
una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento
del proprio mandato.
5.
I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un
locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal
Sindaco.
6.
Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l’espletamento
delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti
le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica
di ognuno di essi.
Art. 14- Pubblicità delle spese elettorali
1.
Il deposito delle liste o delle candidature per la
campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni
locali, deve essere accompagnato da una dichiarazione relativa
alle spese cui le liste ed i candidati devono vincolarsi.
2.
Al termine della campagna elettorale deve essere
reso pubblico, tramite affissione all’Albo pretorio del
Comune, il rendiconto delle spese sostenute
Capo II
Il Consiglio Comunale
Art. 15– Il Consiglio comunale – Poteri
1.
Il Consiglio, eletto in conformità alla legge, ha
autonomia organizzativa e funzionale, ed è organo di indirizzo
e controllo politico – amministrativo.
2.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli
dalle leggi statali e dal presente Statuto.
3.
L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari
non può essere delegato.
Art. 16- Linee programmatiche di mandato
1.
Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla
data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da
parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante
il mandato politico – amministrativo.
2.
Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto
di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,
proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche,
mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità
indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3.
Con cadenza almeno annuale o in occasione del bilancio
preventivo, il Consiglio provvede, in sessione ordinaria,
a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco
e dei rispettivi assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere
a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti
strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla
base delle esigenze e delle problematiche che dovessero
emergere in ambito locale.
4.
Al termine del mandato politico – amministrativo,
il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di
rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione
delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto
all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di
realizzazione degli interventi previsti.
Art. 17- Sessioni e convocazione
1.
L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione
ordinaria e straordinaria.
2.
Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie
le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni
inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del
mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della
gestione.
3.
Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno
cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie
almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione
può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4.
La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno
degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di
sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri;
in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono
essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti,
purché di competenza consiliare.
5.
La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti
contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun
consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune;
la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione,
da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
6.
L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti
da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata
la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di
cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24
ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7.
L’elenco degli argomenti da trattare deve essere
affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente
a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente
pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione
dei cittadini.
8.
La documentazione relativa alle pratiche da trattare
deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali
almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni
ordinarie e tre per le sedute straordinarie e almeno 12
ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi
previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il
funzionamento.
10.
La prima convocazione del Consiglio comunale subito
dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco
entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la
riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11.
In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione,
decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio
comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino
alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono
svolte dal vice Sindaco.
Art. 18- Numero legale
per la validità delle sedute
1.
La seduta del Consiglio comunale è valida qualora
sia presente un numero di consiglieri pari a quello previsto
nel regolamento per l disciplina ed il funzionamento del
Consiglio Comunale. A tal fine non si tiene conto degli
assessori che non siano anche consiglieri comunali.
2.
Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente,
per la validità dell'adunanza, l'intervento di un numero
di Consiglieri Comunali come previsto nel regolamento per
il funzionamento del Consiglio Comunale, non inferiore ad
un terzo dei consiglieri assegnati. In tale seduta il Consiglio
comunale può deliberare solo sugli oggetti iscritti all'ordine
del giorno della seduta di prima convocazione.
3.
Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
a)
i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
b)
coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c)
gli assessori scelti fra i cittadini non facenti
parte del Consiglio.
Art. 19- Numero legale per la validità
delle deliberazioni
1.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la
maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in
cui sia richiesta una diversa maggioranza. Qualora si debba
provvedere a nomine o designazioni con voto limitato rispetto
al numero dei nominandi o designandi, risulteranno eletti
coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
2.
Non si computano per determinare il numero dei votanti:
a)
coloro che si astengono dalla votazione pur rimanendo
in aula;
b)
le schede bianche e quelle nulle.
3.
Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 20- Pubblicità delle sedute
1.
Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2.
Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio
si riunisce in seduta segreta.
Art. 21- Delle votazioni
1.
Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2.
Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio
vota a scrutinio segreto.
Art. 22– Commissioni consiliari permanenti
1.
Il Consiglio comunale si articola in commissioni
consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di
tutti i gruppi.
2.
Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni
permanenti, la loro competenza per materia, le norme di
funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3.
Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà
di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco
e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli
uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
4.
Alle commissioni consiliari permanenti non possono
essere attribuiti poteri deliberativi.
5.
Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione
di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai
consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6.
Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto
e la durata delle commissioni verranno disciplinate con
apposito regolamento.
7.
La delibera di istituzione dovrà essere adottata
a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Capo III
La Giunta Comunale
Art.23- La Giunta Comunale
1.
La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa,
collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la
propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.
2.
La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli
indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali
approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta
esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo,
definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando
gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni
e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativi
e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.
La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale
sulla sua attività.
Art. 24- Composizione della Giunta
Comunale
1.
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la
presiede e da un numero max di 7 assessori nominati dal
Sindaco. Tre assessori possono essere scelti fra i cittadini
non consiglieri, aventi i requisiti di eleggibilità alla
carica di consigliere comunale.
2.
Gli assessori esterni possono partecipare alla sedute
del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno
diritto di voto.
Art. 25- Nomina
1.
Il vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta
sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale
nella prima seduta successiva alle elezioni.
2.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone
motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro
10 giorni gli assessori dimissionari.
3.
Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato
giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza
e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono
far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti,
i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del
Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti
del Comune.
4.
Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta
rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli
eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 26- Funzionamento della Giunta
1.
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che
coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce
l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli
argomenti proposti dai singoli assessori.
2.
Le modalità di convocazione e di funzionamento della
Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3.
Le sedute sono valide se sono presenti la metà più
1 dei componenti nominati e le deliberazioni sono adottate
a maggioranza dei presenti.
Art. 27- Competenze
1.
La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione
del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del
presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non
rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario
comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2.
La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione
agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge
attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3.
La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni
di governo e delle funzioni organizzative:
a)
propone al Consiglio i regolamenti;
b)
approva i progetti esecutivi, i programmi esecutivi
e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa
sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati
dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili
dei servizi comunali;
c)
elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte
di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d)
assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo
con gli organi di partecipazione e decentramento;
e)
nomina i membri delle commissioni per i concorsi
pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
f)
propone i criteri generali per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di
qualunque genere a enti e persone;
g)
approva il Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi.
h)
dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e
donazioni;
i)
esercita, previa determinazione dei costi e individuazione
dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e
stato quando non espressamente attribuite dalla legge e
dallo statuto ad altro organo;
j)
approva gli accordi di contrattazione decentrata;
k)
determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori
e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione
secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
l)
approva il Peg su proposta del direttore generale.
Art. 28- Partecipazione popolare
1.
Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei
cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente
al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità
e la trasparenza.
2.
La partecipazione popolare si esprime attraverso
l'incentivazione delle forme associative e di volontariato
e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento
amministrativo.
3.
Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento
nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini
possono far valere i diritti e le prerogative previste dal
presente titolo.
Art. 29- Incarichi
1.
Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori,
Dirigenti o Sindaci nelle società per azioni e nelle Società
a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione
maggioritaria al capitale sociale.
Il numero degli Amministratori, Dirigenti
o Sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna società,
stabiliti nell'atto costitutivo.
Si osservano le disposizioni e le procedure
di cui all'art. 2458 del Codice Civile e la deroga
stabilita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1981 n. 154.
2.
Il Comune è tenuto a nominare uno o più Amministratori
o Sindaci negli organi di amministrazione e di controllo
delle società per azioni o a responsabilità limitata con
partecipazione minoritaria al capitale del Comune stesso,
secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 23 dicembre
1992 n. 498 e dall'atto costitutivo della Società.
3.
Il Comune autorizza i propri Amministratori, all'uopo
designati dall'organo competente, a partecipare all'attività
degli organi nazionali e regionali delle associazioni degli
Enti locali e ad assumere, per designazione delle predette
Associazioni, incarichi di Amministratori o Sindaci nelle
Società dalle stesse costituite per erogare servizi e prestazioni
ai Comuni e agli altri Enti locali. Tali incarichi non comportano
partecipazione ai risultati di gestione della società e
sono considerati, in virtù dell'art. 35 ter del D.L. 28
febbraio 1983 n. 55, convertito dalla legge 23 aprile 1983
n, 131, come sostituito dall'art. 25 della legge 3 agosto
1999 n. 265, conferiti in connessione con il mandato elettorale
e la carica ricoperta presso il Comune, per gli effetti
di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981 n. 154".
Capo IV
Il Sindaco
Art. 30- Il Sindaco
1.
Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto
secondo le norme di legge ed è membro del Consiglio comunale.
2.
Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale e
legale rappresentante del Comune.
3.
Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita
le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla
legge.
4.
Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo
le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì
i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico
e le cause di cessazione dalla carica.
5.
Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile
dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato
connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce
direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato,
e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi
amministrativi.
6.
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle
leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento
delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.
Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza
e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture
gestionali ed esecutive.
7.
Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti
dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e
alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
ed istituzioni.
8.
Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare
gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate,
degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle
diverse fasce di popolazioni interessate, con particolare
riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
Art. 31- Attribuzioni di amministrazione
1.
Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente,
può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli
assessori; è l'organo responsabile dell'amministrazione
del Comune; in particolare il Sindaco:
a)
dirige e coordina l'attività politica e amministrativa
del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli
assessori;
b)
promuove e assume iniziative per concludere accordi
di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla
legge, sentito il Consiglio comunale;
c)
convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.
6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;
d)
adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste
dalla legge;
e)
nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito
albo;
f)
conferisce e revoca al segretario comunale, se lo
ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale,
le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia
stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina
del direttore;
g)
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 32- Attribuzioni di vigilanza
e organizzazione
1.
Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza
acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi
le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre
l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso
le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni,
appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle
stesse, informandone il Consiglio Comunale
2.
Egli compie gli atti conservativi dei diritti del
Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario
comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche
amministrative sull’intera attività del Comune.
3.
Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare
che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società
appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo
gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli
indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
4.
Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a)
stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle
sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione
e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta
è formulata da un quinto dei consiglieri;
b)
esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari
e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal
Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c)
propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone
la convocazione e la presiede;
d)
riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre
al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 33- Mozione di sfiducia
1.
Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta
del Sindaco, o della Giunta, non comporta le dimissioni
degli stessi.
2.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso
di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa
in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta
giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata,
si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina
di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 34 Dimissioni e impedimento permanente
del Sindaco
1.
Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al
Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla
loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo
scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un
commissario.
2.
L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato
da una commissione di tre persone elette dal Consiglio comunale
e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara
fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3.
La procedura per la verifica dell'impedimento viene
attivata dal vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore
più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi
consiliari.
4.
La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina
relazione al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5.
Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta
pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta
della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 35 Vice Sindaco
1.
Il vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore
che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni
del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2.
Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori,
deve essere comunicato al Consiglio o agli organi previsti
dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
3.
Il vice Sindaco presiede il Consiglio Comunale se
è consigliere eletto.